Art.3 – Possono essere soci del C.I.S.B. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza San Bernardo e la cui domanda di associazione, è proposta per iscritto presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art.4 – I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori, Soci onorari e soci juniores: I loro diritti e doveri nei confronti della società, od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività di sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari spetta il diritto di voto anche se non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. È istituita la figura del socio Juniores (per ragazzi/e fino ai 18 anni di età), la cui quota associativa è pari al 50% di quella ordinaria. Essi possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto. Al compimento del diciottesimo anno di età potranno inoltrare regolare domanda di ammissione come soci ordinari al Consiglio Direttivo.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto fra l’Associazione ed i propri soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni promosse.
Art.5 – Chi intende aderire alla società deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la società si propone e l’impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro la sua prima riunione utile.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio Direttivo neo eletto.
Art.6 – L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
Art.7 – L’iscrizione a socio vale per l’annata e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissione entro il 31 ottobre.
Art.8 – La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
b) Per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) Per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio.
d) Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti relativamente al pagamento della quota sociale.
Art.9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.