Art. 20 – Il patrimonio della società è costituito:
- a) Dai beni mobili e immobili;
- b) Dalle somme accantonate;
- c) Da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.
- Le entrate della società sono costituite:
- a) Dalle quote annuali versate dai soci;
- b) Dagli eventuali contributi concessi ad enti o persone;
- c) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 20b – Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La società ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20c – In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la società ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, purchè riconosciute dall’E.N.C.I., o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci sarà trasmesso all’E.N.C.I.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
Art. 21b – I bilanci debbono essere depositati presso la sede della società nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla società a spese del richiedente.
Art. 21c – i versamenti al fondo di dotazione della società possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della società, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla società può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dalla Società a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.