La nostra mission

Diffondere il più possibile la vera cultura cinofila, portare nelle case di chiunque si innamori di un cane San Bernardo, tutta la nostra conoscenza acquisita grazie a oltre 50 anni di vita del CLUB ITALIANO SAN BERNARDO “Antonio Morsiani”. Far capire quanto sia importante conoscere il nostro amico del cuore anche negli aspetti selettivi e di cultura.

Lo Statuto

Costituzione e fini
Art.1 – È costituita, con sede sociale presso l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana – Viale Corsica 20 Milano-, con sede fiscale presso Studio Magni Via Gualandi 1 Bologna e sede operativa presso il domicilio del Presidente in carica, il Sodalizio cinofilo – Società Specializzata no profit denominato Club Italiano San Bernardo Antonio Morsiani (C.I.S.B.). Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza San Bernardo ed a potenziarne la selezione e l’allevamento, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine il Club Italiano San Bernardo Antonio Morsiani (C.I.S.B.) fornisce periodicamente all’ E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
 
Art.2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra la società:
  1. Propaganda la divulgazione ed il miglioramento della suddetta razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
  2. È associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.); del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I.;
  3. Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I. oppure con altri enti o società specializzate anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I. nel quadro e con la disciplina da questi stabiliti;
  4. Presta all’ E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
  • Di dare riscontro di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
  • Di comunicare all’ENCI le variazioni dell’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’ Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dell’ENCI.

    È socio fondatore e membro dell’Unione Mondiale dei Clubs del San Bernardo (W.U.S.B.)

I soci
Art.3 – Possono essere soci del C.I.S.B. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza San Bernardo e la cui domanda di associazione, è proposta per iscritto presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
 
Art.4 – I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori, Soci onorari e soci juniores: I loro diritti e doveri nei confronti della società, od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività di sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari spetta il diritto di voto anche se non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. È istituita la figura del socio Juniores (per ragazzi/e fino ai 18 anni di età), la cui quota associativa è pari al 50% di quella ordinaria. Essi possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto. Al compimento del diciottesimo anno di età potranno inoltrare regolare domanda di ammissione come soci ordinari al Consiglio Direttivo.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto fra l’Associazione ed i propri soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni promosse.
 
Art.5 – Chi intende aderire alla società deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la società si propone e l’impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro la sua prima riunione utile.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicare la motivazione di detto diniego. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio Direttivo neo eletto.
 
Art.6 – L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.
 
Art.7 – L’iscrizione a socio vale per l’annata e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissione entro il 31 ottobre.
 
Art.8 – La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
b) Per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) Per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio.
d) Per esclusione e decadenza deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci dell’ENCI
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti relativamente al pagamento della quota sociale.
 
Art.9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
Organi sociali

Art.10 – Sono organi della società:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti;
  3. Il Presidente;
  4. Il Comitato dei Probiviri;
  5. Il Collegio sindacale;
  6. Il Comitato Tecnico;
  7. Il Comitato esecutivo.
Assemblea generale dei soci

Art.11 – L’Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso ed è organo sovrano della società stessa. Ciascun socio, sia esso ordinario, sostenitore oppure onorario, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art.12 – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questo lo richieda, da un socio chiamato dai presenti per presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione sull’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti: in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in località da destinarsi di volta in volta, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea è convocata sul territorio Nazionale.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare .
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari, sostenitori ed onorari. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, con diritto al voto.

Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
  1. Sul programma generale della società;
  2. Sulla elezione delle cariche sociali;
  3. Sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico – finanziario;
  4. Sulle modifiche allo statuto;
  5. Sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art. 4;
  6. Su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.

Consiglio direttivo

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci. più uno nominato dall’ ENCI che rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più di metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenza il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente della società, di un segretario e di eventualmente di un tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri, il segretario ed il tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio, non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci, sia in presenza che mediante collegamento in modalita’ remota via web.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente, o da persona da questi delegata, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente o, qualora costoro mancassero, dal Consigliere più anziano d’età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Il Presidente
Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statuarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può intervenire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché socio, la carica del Presidente Onorario mantiene la stessa durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Patrimonio e amministrazione
Art. 20 – Il patrimonio della società è costituito:
  • a) Dai beni mobili e immobili;
  • b) Dalle somme accantonate;
  • c) Da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.
  • Le entrate della società sono costituite:
  • a) Dalle quote annuali versate dai soci;
  • b) Dagli eventuali contributi concessi ad enti o persone;
  • c) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 20b – Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La società ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20c – In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la società ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, purchè riconosciute dall’E.N.C.I., o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci sarà trasmesso all’E.N.C.I.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Art. 21b – I bilanci debbono essere depositati presso la sede della società nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla società a spese del richiedente.

Art. 21c – i versamenti al fondo di dotazione della società possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della società, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla società può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dalla Società a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

Collegio sindacale o dei revisori dei conti

Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente: i Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

Comitato tecnico
Art. 22bis – Il comitato Tecnico sovrintende all’attività di salvaguardia cinotecnica della razza, promuove gli studi di cinognostica applicati al San Bernardo e mantiene i rapporti con l’Unione Mondiale, il Forum Internazionale del San Bernardo ed il Comitato dei Giudici E.N.C.I. Ne fanno parte personalità e giudici eminenti dal punto di vista tecnico in rapporto alla razza.
Il Comitato Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni solari. Tutti i suoi membri possono essere rieleggibili. Viene presieduto dal Presidente del C.I.S.B.
Comitato esecutivo

Art. 22ter – Il comitato Esecutivo in caso di necessità e per le deliberazioni più urgenti agisce con gli stessi poteri del Consiglio Direttivo. È costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario e dal tesoriere, dura in carica come il Consiglio Direttivo.

Norme disciplinari
ART. 23 – Qualsiasi socio è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo: il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri: nonché dalle decisioni delle Commissioni di Disciplina ENCI. Questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio dev’essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito dal supplente fino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della società. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria e cautelare, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il CLUB ITALIANO SAN BERNARDO (C.I.S.B.) ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dall’Assemblea dei Soci dell’ENCI e dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
 
Art. 24 – Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
 
Art. 25 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere sottoposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate, a maggioranza dei presenti da una Assemblea dove siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
 
Art. 26 – All’E.N.C.I. vengono riconosciuti poteri di indirizzo, tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e di sanzioni, in caso di mancato funzionamento, di gravi irregolarità e violazioni statuarie, di nominare un commissario straordinario o “ad acta” nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale ENCI nonché dal Regolamento di Attuazione del medesimo.
 
Art. 27 – Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.